Atto normativo

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ATTO NORMATIVO
Azione Cattolica di Caltagirone

 

INDICE

INTRODUZIONE
TITOLO I
L’AZIONE CATTOLICA ITALIANA DELLA DIOCESI DI CALTAGIRONE

  1. L’Atto Normativo diocesano
  2. L’Associazione diocesana
  3. Caratteristiche e scelte dell’AC diocesana
  4. Esemplarità formativa e scelta missionaria
  5. Formazione
  6. Comunicazione
  7. Promozione associativa
  8. Famiglia e vita
  9. Assistenti

TITOLO II
ADESIONE E PARTECIPAZIONE

  1. Adesione
  2. Partecipazione
  3. Regole per l’esercizio del voto
  4. Animatori ed educatori

TITOLO III
ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO
Cap. 1 Articolazione dell’Associazione diocesana

  1. Articolazione territoriale dell’AC: parrocchia e livello diocesano
  2. Associazioni parrocchiali e interparrocchiali
  3. I gruppi di “impegno specifico” o équipe
  4. I Movimenti diocesani

Cap. 2 Ordinamento dell’Associazione territoriale, dei gruppi, delle strutture diocesane intermedie e delle Associazioni interparrocchiali

  1. Responsabili di vicariato e di zone
  2. Il Comitato Cittadino dei Presidenti Parrocchiali (CCPP)

Cap. 3 Ordinamento delle Associazioni parrocchiali

  1. L’Assemblea parrocchiale
  2. Elezione del Consiglio parrocchiale
  3. Il Consiglio parrocchiale
  4. Elezione del presidente e della Presidenza parrocchiale
  5. La Presidenza parrocchiale
  6. Il presidente parrocchiale
  7. L’assistente parrocchiale

Cap. 4 Ordinamento dell’Associazione diocesana

  1. L’Assemblea diocesana
  2. Composizione dell’Assemblea diocesana elettiva
  3. Aventi diritto al voto
  4. Eventuali candidature all’Assemblea diocesana elettiva
  5. Elezioni del Consiglio diocesano
  6. Insediamento del Consiglio diocesano
  7. Elezione del Presidente diocesano
  8. Elezione dei componenti della Presidenza diocesana
  9. Il Consiglio diocesano
  10. La Presidenza diocesana
  11. Il presidente diocesano
  12. I Settori e l’ACR
  13. Il segretario
  14. L’amministratore
  15. Gli assistenti

TITOLO IV
NORME VARIE

  1. Incarichi elettivi. Modifiche. Elezioni e ricorsi

APPENDICE
Luigi Sturzo e la nascita dell’Azione Cattolica a Caltagirone

 

TITOLO I
L’AZIONE CATTOLICA ITALIANA DELLA DIOCESI DI CALTAGIRONE

Art.1
L’Atto Normativo Diocesano

  1. Il presente Atto Normativo Diocesano, in armonia con le norme dello Statuto dell’Azione Cattolica Italiana e del Regolamento Nazionale di attuazione, disciplina la vita, l’ordinamento e le funzioni dell’Azione Cattolica della Diocesi di Caltagirone.
  2. Regolamenta la struttura delle sue Associazioni territoriali di base (ATB) o parrocchiali nella Chiesa particolare.
  3. Viene approvato dall’Assemblea diocesana elettiva, validamente costituita con la presenza dei due terzi degli aventi diritto e con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto.

Art. 2
L’Associazione Diocesana

  1. Tutti i laici che nella Diocesi di Caltagirone aderiscono all’Azione Cattolica Italiana, costituiscono l’Azione Cattolica diocesana.
  2. L’Azione Cattolica diocesana è un’Associazione ecclesiale che vive in comunione con il Vescovo e nella collaborazione e corresponsabilità con il Presbiterio diocesano per il perseguimento dell’apostolato associativo.
  3. L’Associazione diocesana è al servizio della Chiesa di Caltagirone e alla globalità della sua missione, e fa proprio il cammino, le scelte pastorali e la spiritualità dell’Ordinario diocesano.
  4. Organi dell’Associazione diocesana sono: l’Assemblea diocesana, il Consiglio diocesano, la Presidenza diocesana, il Presidente diocesano.
  5. L’Azione Cattolica della Diocesi di Caltagirone ha sede in Caltagirone (CT), Via Celso, n° 6, rappresentata dal suo Presidente pro tempore ed è disciplinata dallo Statuto nazionale dell’Azione Cattolica, dal Regolamento Nazionale di Attuazione e dal presente Atto Normativo.

Art. 3
Caratteristiche e scelte dell’AC diocesana

  1. Gli aderenti all’Associazione partecipano ai momenti di formazione e di spiritualità diocesani e parrocchiali; sono chiamati a vivere la propria vocazione di laici nell’identificazione a Cristo, in “ascolto” del proprio tempo, delle realtà sociali e culturali in cui sono immersi; contribuiscono alla missione evangelizzatrice della Chiesa, di cui sono corresponsabili, in comunione con il Vescovo, il Presbiterio e tutto il Popolo di Dio che è nella Chiesa diocesana.

Art. 4
Esemplarità formativa e scelta missionaria

  1. La Presidenza e il Consiglio diocesano presentano, definiscono e strutturano, anche con propria mediazione, gli itinerari dell’Azione Cattolica Italiana e progettano momenti di spiritualità e di formazione unitaria, tenendo in considerazione l’esigenza di ragazzi, giovani e adulti.
  2. L’Associazione, come comunità di battezzati, in ascolto della Parola di Dio, sceglie di annunciare e testimoniare il Mistero pasquale nell’incontro con tutti gli uomini e le donne del proprio tempo.

Art. 5
Formazione

  1. L’ACI persegue le proprie finalità attraverso un Progetto Formativo unitario e organico, offrendo ad ogni persona, con la partecipazione alla vita associativa, un accompagnamento finalizzato alla crescita di una matura coscienza umana e cristiana, fatto di percorsi permanenti, organici e graduali, attenti alle diverse età, alle condizioni e agli ambienti di vita, ai diversi livelli di accoglienza della fede.
  2. Per accompagnare ogni socio, e in particolare i responsabili e gli educatori, alla maturazione della propria scelta vocazionale e missionaria, e alla bellezza della vita associativa, i principi indicati nel Progetto formativo dell’Associazione sono declinati in percorsi formativi diocesani e parrocchiali, dal Consiglio e dalla Presidenza diocesani, dal Consiglio e dalle Presidenze parrocchiali.
  3. Per garantire unitarietà, organicità, efficienza ed efficacia ad ogni azione la Presidenza diocesana propone al Consiglio diocesano la nomina di un Responsabile diocesano della Formazione

Art. 6
Comunicazione

  1. Per costruire un’autentica cultura della comunicazione e dell’incontro, l’AC diocesana individua nella comunicazione una specifica area d’impegno, con l’obiettivo di educare al discernimento dei tempi e di annunciare il Vangelo, servendosi di tutti i mezzi di comunicazione offerti dal mondo contemporaneo.
  2. La Presidenza diocesana propone al Consiglio diocesano la nomina di un Responsabile diocesano della Comunicazione.

Art. 7
Promozione associativa

  1. Per condividere il servizio alla Chiesa diocesana e al Vangelo; testimoniare la popolarità dell’associazione; rispondere alla vocazione missionaria del laico, l’AC di Caltagirone indica nella promozione associativa un’area di impegno prioritaria.
  2. A tal fine la Presidenza diocesana propone al Consiglio diocesano la nomina di un Responsabile diocesano della Promozione associativa.
  3. Il Presidente diocesano, sempre nell’ambito della Promozione associativa e della cura delle Adesioni, propone al Consiglio la nomina di un Incaricato Web Adesioni, che collabori con la Presidenza diocesana per l’aggiornamento dei dati delle Adesioni diocesane e delle Associazioni territoriali di base.

Art. 8
Famiglia e vita

  1. L’ACI diocesana vuole servire la Chiesa e la società rivolgendo la prima attenzione alla famiglia, come luogo antropologico e teologico dove annunciare e vivere il Vangelo.
  2. Per garantire azioni precise e flessibili, organiche e unitarie la Presidenza diocesana propone al Consiglio diocesano la nomina di una Coppia responsabile per l’area Famiglia e Vita, che collabori con l’Ufficio diocesano di pastorale familiare.

Art. 9
Assistenti

  1. La presenza dei sacerdoti assistenti in AC è espres­sione concreta del carisma proprio dell’associazio­ne e del particolare legame con i pastori. Perciò essi sono invitati a partecipare a tutti i momenti della vita associativa, offrendo il loro contributo per la progettazione, la promozione e il di­scernimento, in ogni momento e nei vari organi ai diversi livelli della vita associativa.
  2. I sacerdoti assistenti contribuiscono a sostenere la vita spirituale e il senso apostolico dei soci e a promuovere la loro unità nell’Associazione e in ge­nerale nella Chiesa. A tal fine, essi esercitano il loro ministero nella vita ordinaria dell’Associazione e nel­le iniziative di spiritualità da essa promosse, si rendo­no disponibili all’accompagnamento spirituale degli aderenti e partecipano, per quanto possibile, all’attivi­tà dei gruppi associativi.

 

TITOLO II
ADESIONE E PARTECIPAZIONE

Art. 10
Adesione

  1. Aderisce all’Azione Cattolica diocesana chi ne accetta le finalità descritte dallo Statuto Nazionale, dal Regolamento di Attuazione e dal presente Atto Normativo e si impegna a realizzare l’esperienza associativa nella propria comunità ecclesiale.
  2. Gli aderenti all’Azione Cattolica diocesana sono tutti personalmente responsabili della vita associativa che si impegnano a promuovere e a diffondere in tutte le sue forme.
  3. L’adesione è il modo in cui si dichiara la personale e libera appartenenza all’Associazione. Essa è un atto personale, maturato in un cammino individuale e comunitario, ed espresso in gruppo, a qualsiasi età.
  4. L’adesione avviene secondo le modalità stabilite dal Regolamento nazionale di attuazione.
  5. Per quanto riguarda i punti indicati di seguito val­gono le norme stabilite dal Regolamento attuativo nazionale: diritti e doveri dei soci; recesso ed esclusione.

Art. 11
Partecipazione

  1. Partecipano all’Associazione coloro che aderiscono e condividono le finalità dell’Azione Cattolica contenute nello Statuto.
  2. Essi eleggono direttamente, o tramite loro delegati, i responsabili dell’Associazione a tutti i livelli.
  3. La partecipazione e l’adesione all’Azione Cattolica sono attestate da un “segno” con cui ciascun aderente contribuisce personalmente alle necessità economiche dell’Associazione secondo le norme statutarie e le indicazioni del Consiglio Nazionale.
  4. Spetta al Consiglio diocesano la facoltà di prevedere forme aggiuntive che integrino il “segno” e la sensibilizzazione degli aderenti sulla sostanziale diversità di significato tra l’adesione personale all’Associazione e il versamento del contributo associativo.

Art.12
Regole per l’esercizio del voto

  1. Hanno diritto di voto tutti i soci a partire dal quattordicesimo anno di età regolarmente iscritti. Il voto negli organi dell’Associazione, a tutti i livelli, è personale.
  2. Il voto per eleggere i responsabili ad ogni livello (parrocchiale e diocesano) e qualunque voto che abbia ad oggetto persone avviene sempre a scrutinio segreto, anche quando vi sia un solo candidato alla carica da eleg­gere.
  3. Per quanto riguarda i punti indicati di seguito val­gono le norme stabilite dal Regolamento attuativo nazionale: partecipazione dei ragazzi; regole generali di esercizio del voto; elettorato attivo e passivo; durata, conferimento e cessazione degli incarichi; incompatibilità, ineleggibilità, decadenza in relazio­ne allo svolgimento di incarichi politici.

Art. 13
Animatori ed educatori

  1. L’AC di Caltagirone si impegna comunitariamente affinché ogni animatore ed educatore diventi sempre più un laico accompagnatore di altri laici nel cammino della fede.
  2. È compito del Consiglio parrocchiale individuare i soci, giovani e adulti, che hanno le competenze e la sensibilità ade­guate per svolgere il compito di animatori e di educatori dei gruppi.
  3. All’inizio di ogni anno il Consiglio parrocchiale programma le attività, si prende cura degli educatori, accom­pagna e promuove la partecipa­zione degli educatori alla formazione diocesana;
  4. Nel suo impegno per la formazione degli educa­tori, il Consiglio parrocchiale è sostenuto e accompagnato dalla Presidenza diocesana e dal responsabile della formazione diocesana.
  5. Gli animatori e gli educatori di ogni Parrocchia operano sinergicamente nel gruppo animatori ed educatori parrocchiale, organizzato unitariamente e/o per Settori e ACR, e con i rispettivi responsabili diocesani.


TITOLO III
ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

Cap. 1
Articolazione dell’Associazione diocesana

Art. 14
Articolazione territoriale dell’AC: Parrocchia e livello diocesano

  1. L’Azione Cattolica della Diocesi di Caltagirone si articola in associazioni territoriali, di norma riferite alle comunità parrocchiali.

Art. 15
Associazioni parrocchiali e interparrocchiali

  1. L’Azione Cattolica parrocchiale è l’articolazione dell’Azione Cattolica diocesana sul territorio.
  2. È formata da tutti i laici della Parrocchia che aderiscono all’Azione Cattolica Italiana.
  3. All’interno dell’Azione Cattolica parrocchiale possono costituirsi gruppi per favorire una specifica esperienza associativa.
  4. Laddove le situazioni parrocchiali lo consiglino, possono sorgere associazioni interparrocchiali. Spetta al Consiglio e alla Presidenza diocesani promuovere tali associazioni offrendo indicazioni e modalità concrete in ordine alla loro strutturazione.

Art. 16
I Gruppi di ‘impegno specifico” o équipe

  1. Il Consiglio diocesano può riconoscere o promuovere la costituzione di gruppi operanti nella Diocesi allo scopo di attuare la missione propria dell’Associazione in rapporto a specifiche condizioni ed esperienze di vita o a specifici ambienti.

Art. 17
Movimenti diocesani

  1. Per rispondere a significative esigenze della missione, il Consiglio diocesano, su proposta della Presidenza diocesana, può procedere alla costituzione di un Movimento diocesano, aggregando gruppi omogenei per natura, finalità e caratteristiche di cui al precedente art. 16.
  2. Alla Consulta diocesana del Movimento lavoratori partecipano i vicepresidenti del Settore di appartenenza.
  3. Alla Consulta del Movimento studenti partecipano i due vicepresidenti del Settore Giovani.
  4. I segretari diocesani dei Movimenti studenti e lavoratori partecipano agli incontri della Presidenza e del Consiglio diocesano e del rispettivo Settore, con voto deliberativo.
  5. I Segretari del Movimento Studenti e Lavoratori partecipano all’Assemblea Nazionale di ACI.
  6. I Movimenti presenteranno alla Presidenza diocesana di AC, ogni anno, il bilancio consuntivo e preventivo delle spese, che verrà approvato dal Consiglio diocesano di AC, in modo che l’Associazione diocesana, per quanto le sarà possibile, provvederà a sostenere economicamente i movimenti.

Cap. 2
Ordinamento dell’Associazione territoriale, dei gruppi, delle strutture diocesane intermedie e delle Associazioni interparrocchiali

Art. 18
Responsabili di vicariato e di zone pastorali

  1. Per assicurare meglio il coordinamento sia a livello zonale sia a livello vicariale possono essere individuati dal Consiglio diocesano, o al suo interno o cooptati all’esterno, due responsabili per ogni vicariato e tra i presidenti parrocchiali di una zona pastorale, due responsabili zonali.
  2. I coordinatori vicariali, in collaborazione con la Presidenza diocesana, curano le relazioni e i vari momenti di spiritualità e formazione tra il livello diocesano, le zone pastorali e le parrocchie che ricadono nel proprio vicariato.
  3. I coordinatori vicariali possono predisporre degli incontri durante l’anno con i responsabili zonali per comunicare le linee programmatiche della Presidenza e del Consiglio diocesano e verificare la loro attuazione.
  4. I responsabili delle zone pastorali, in continuo riferimento alle Parrocchie della propria zona, si rapportano al coordinatore vicariale e alla Presidenza diocesana.
  5. I responsabili zonali curano gli incontri tra le Presidenze parrocchiali per adottare le proposte formative della Presidenza e del Consiglio diocesano in collaborazione con il coordinatore vicariale;
  6. I responsabili zonali, in collaborazione con il Comitato Cittadino dei Presidenti Parrocchiali:
  7. coordinano la pastorale d’insieme tra le Associazioni parrocchiali;
  8. curano la realizzazione di iniziative di interesse cittadino in ordine all’evangelizzazione, alla spiritualità, all’animazione del territorio e alla promozione umana;
  9. favoriscono la nascita dell’Associazione in quelle parrocchie ove è assente del tutto, ed il completamento di quelle Associazioni parrocchiali che non hanno tutti i settori:
  10. promuovono la costituzione del gruppo cittadino educatori ACR.
  11. collaborano con il Consiglio pastorale zonale.

Art. 19
Il Comitato Cittadino dei Presidenti Parrocchiali (C.C.P.P.)

  1. A livello cittadino e interparrocchiale, laddove vi siano più Associazioni parrocchiali, i Presidenti parrocchiali costituiscono il Comitato Cittadino dei Presidenti parrocchiali. Esso è presieduto da uno dei due responsabili zonali.
  2. Partecipano al C.C.P.P. due consiglieri diocesani del luogo e almeno un assistente ecclesiastico della zona pastorale
  3. Il C.C.P.P. può riunirsi in forma allargata come Comitato Cittadino delle Presidenze Parrocchiali.
  4. Il C.C.P.P. può essere convocato:
  5. dal Responsabile di zona;
  6. dalla metà dei suoi componenti;
  7. dalla Presidenza diocesana.

In quest’ultimo caso, il C.C.P.P. viene presieduto di diritto da un membro della Presidenza diocesana.

  1. Il C.C.P.P., sentita la Presidenza diocesana e i coordinatori vicariali, può convocare:
  2. l’Assemblea Cittadina dei Consigli parrocchiali di ACI;
  3. l’Assemblea Cittadina degli aderenti per sensibilizzare le Associazioni parrocchiali sulle iniziative promosse dal Centro diocesano o dal C.C.P.P.
  4. Le Assemblee Cittadine dei Consigli parrocchiali e le Assemblee cittadine degli aderenti sono sempre presiedute da un membro della Presidenza diocesana.

Cap. 3
Ordinamento delle Associazioni parrocchiali

Art. 20
L’Assemblea parrocchiale

  1. L’Assemblea parrocchiale è composta da tutti gli aderenti all’associazione parrocchiale, giovani e adulti. I ragazzi sono rappresentati dai loro educatori.
  2. Vi partecipano con diritto di voto tutti i soci che abbiano compiuto i 14 anni.
  3. Sono eleggibili tutti coloro che al momento della definizione delle candidature sono soci dell’ACI, hanno compiuto il 18° anno di età.
  4. I responsabili giovani, ai vari livelli, non posso essere eletti in incarichi direttivi o consultivi qualora al momento dell’elezione abbiano superato il 30° anni di età.
  5. L’Assemblea parrocchiale è convocata dal presidente parrocchiale in via ordinaria almeno due volte all’anno, all’inizio e alla conclusione delle attività, per la programmazione e a verifica della vita associativa.

Art. 21
Elezione del Consiglio parrocchiale

  1. L’Assemblea parrocchiale è convocata in funzione elettiva ogni tre anni, per eleggere il Consiglio parrocchiale.
  2. Le Associazioni parrocchiali comunicano per tempo alla Presidenza diocesana la data, l’ora e il luogo in cui si svolgerà l’Assemblea parrocchiale. Delle elezioni dovrà redigersi un verbale da inviare al Centro diocesano.
  3. Le operazioni di voto sono precedute dalla formazione delle liste una per il Settore Adulti, una per il Settore Giovani, una per l’ACR.
  4. Risultano eletti dodici rappresentanti, quattro per il Settore Adulti, quattro per il Settore Giovani, quattro per l’ACR, che abbiano riportato il maggior numero di voti. A parità di voti risulta eletto il più anziano di età.
  5. Ogni elettore vota per ciascuna lista, esprimendo un massimo di dodici preferenze, quattro per lista.
  6. Le Associazioni parrocchiali che hanno un numero di aderenti superiore a cinquanta procedono all’elezione di un altro consigliere, per ogni venti soci in più (70 = +1; 90 = +2, 110 = +3). Il consigliere viene scelto nel Settore o Articolazione con più aderenti.

Art. 22
Il Consiglio parrocchiale

  1. Il Consiglio parrocchiale è eletto dall’Assemblea parrocchiale elettiva.
  2. Su proposta del presidente e con l’approvazione della maggioranza dei consiglieri, il Consiglio parrocchiale può essere integrato da componenti cooptati. Tali membri hanno voto consultivo.
  3. Il Consiglio parrocchiale determina le integrazioni delle quote associative stabilite annualmente dal Consiglio nazionale e diocesano; e approva il bilancio annuale preventivo e consuntivo dell’Associazione parrocchiale predisposto dalla Presidenza parrocchiale.
  4. Rientrano tra le funzioni del Consiglio parrocchiale:
  • la programmazione e la verifica delle attività annuali, in base alle indicazioni dell’Assemblea parrocchiale;
  • lo studio e la cura, soprattutto sul piano unitario, delle iniziative a carattere spirituale, formativo, missionario, culturale e di identità associativa;
  • la promozione ed il coordinamento dell’attività dei gruppi;
  • la cura del passaggio degli aderenti da un’articolazione all’altra;
  • l’impegno, ove possibile, a completare l’Associazione parrocchiale allorché qualche articolazione sia assente;
  • l’individuazione ed il sostegno degli educatori dell’ACR e degli animatori dei gruppi su proposta dei rispettivi Settori.

Art. 23
Elezione del presidente e della Presidenza parrocchiale

  1. Il Consiglio parrocchiale in funzione elettiva è convocato, ogni tre anni, dal presidente uscente entro 15 giorni dall’Assemblea parrocchiale elettiva, per eleggere la Presidenza parrocchiale.
  2. Il Consiglio parrocchiale propone, per elezione e per il tramite della Presidenza diocesana, al Vescovo la nomina del presidente parrocchiale.
  3. Il presidente parrocchiale può essere eletto all’interno o al di fuori degli eletti al Consiglio parrocchiale. Nel primo caso viene sostituito, in Consiglio parrocchiale, dal primo dei non eletti della lista di appartenenza.
  4. Per l’elezione del presidente parrocchiale è necessaria, nella prima votazione, a scrutinio segreto, la maggioranza qualificata dei 2/3 dei membri del Consiglio; dalla seconda votazione è sufficiente la maggioranza assoluta (metà più uno) dei membri del Consiglio.
  5. Il Consiglio parrocchiale in funzione elettiva elegge altresì tra i suoi componenti: su proposta dei Settori, due vicepresidenti per Settore (assicurando possibilmente la presenza maschile e femminile); su proposta dell’ACR il responsabile e il vice responsabile dell’ACR; su proposta del presidente parrocchiale, il segretario e l’amministratore (l’elezione può avvenire anche al di fuori dei consiglieri).
  6. Provvede inoltre alla nomina del responsabile dei Giovanissimi; del responsabile della Terza età; di una coppia per l’area Famiglia e vita.

Art. 24
La Presidenza parrocchiale

  1. La Presidenza parrocchiale è composta dal presidente, da due vicepresidenti per Settore (assicurando possibilmente la presenza maschile e femminile), dal responsabile e dal vice-responsabile dell’ACR, dal segretario, dall’amministratore, dall’assistente parrocchiale.
  2. La Presidenza parrocchiale ha la responsabilità ordinaria della vita e dell’attività dell’Associazione, di fronte al Consiglio e all’Assemblea parrocchiali, e nei riguardi della comunità cristiana e del parroco.
  3. Rientrano tra le funzioni della Presidenza parrocchiale:
  • la cura dei rapporti di collaborazione e corresponsabilità con il parroco;
  • la sinergia programmatica con l’Associazione diocesana e i suoi organi;
  • la realizzazione del programma annuale dell’Associazione parrocchiale, in base alle indicazioni del’Assemblea parrocchiale e alla programmazione indicata dal Consiglio parrocchiale;
  • la cura del passaggio degli aderenti da un’articolazione all’altra;
  • la responsabilità dell’amministrazione dell’Associazione.

Art. 25
Il presidente parrocchiale

  1. Il presidente parrocchiale promuove e coordina l’attività della Presidenza, del Consiglio e dell’Assemblea parrocchiali.
  2. Convoca e presiede gli organi associativi parrocchiali in via ordinaria secondo quanto disposto dal presente Atto normativo, e in via straordinaria quando le circostanze lo richiedano.
  3. Unitamente alla Presidenza parrocchiale tiene costanti rapporti di collaborazione e corresponsabilità con il parroco; si fa garante della comunione dell’Associazione parrocchiale con l’Associazione diocesana e i suoi organi; rappresenta l’Associazione parrocchiale.
  4. Nel suo lavoro è coadiuvato da tutti i membri della Presidenza e del Consiglio parrocchiali.

Art. 26
L’assistente parrocchiale

  1. Il parroco è l’assistente di un’Associazione parrocchiale (o interparrocchiale).
  2. L’assistente contribuisce ad alimentare la vita spirituale e il senso apostolico e a promuovere l’unità.
  3. Partecipa alle riunioni dell’Associazione e dei rispetti organi statutari, senza diritto di voto.
  4. In accordo con il parroco, la Presidenza parrocchiale può avvaler­si della collaborazione di un assistente vicariale per le proprie iniziative.

Cap. 4
Ordinamento dell’Associazione diocesana

Art. 27
L’Assemblea diocesana

  1. L’Assemblea diocesana dei soci è costituita da tutti gli aderenti all’Azione Cattolica Italiana della diocesi di Caltagirone.
  2. L’Assemblea diocesana si riunisce: in via ordinaria due volte l’anno per deliberare gli obiettivi e le linee programmatiche dell’Associazione e per la verifica del lavoro annuale svolto; in via straordinaria su richiesta della Presidenza diocesana; o di 2/3 del Consiglio diocesano; o della metà dei Presidenti parrocchiali; o di 1/3 dei Consigli parrocchiali.
  3. L’Assemblea diocesana elegge i rappresentanti diocesani all’Assemblea nazionale in base ai criteri stabiliti dal Regolamento nazionale, ovvero dà mandato al Consiglio diocesano di provvedere in tal senso.

Art. 28
Composizione dell’Assemblea diocesana elettiva

  1. L’Assemblea diocesana elettiva è composta da:
  2. i presidenti, i vicepresidenti, il responsabile e il vice-responsabile dell’ACR parrocchiali (di diritto);
  3. due delegati per ogni Associazione parrocchiale con più di 100 aderenti; tre delegati per ogni Associazione parrocchiale con più di 130 aderenti; quattro delegati per ogni Associazione parrocchiale con più di 160 aderenti (delegati dal Consiglio parrocchiale);
  4. i consiglieri diocesani uscenti;
  5. i segretari del MSAC, del MLAC, del MEIC e del MIEAC, regolarmente costituiti;
  6. L’Assemblea diocesana elettiva si riunisce in via ordinaria ogni tre anni per l’elezione del Consiglio diocesano; si riunisce in via straordinaria su richiesta della Presidenza o di due terzi del Consiglio diocesano.

Art. 29
Aventi diritto al voto

  1. Partecipano all’Assemblea diocesana per l’elezione del Consiglio diocesano tutti i soci e gli assistenti.
  2. Hanno diritto di voto, ai lavori dell’Assemblea diocesana in funzione elettiva: i consiglieri diocesani uscenti, i presidenti parrocchiali, i vicepresidenti parrocchiali, i responsabili ed i vice-responsabili dell’ACR parrocchiali, i delegati delle Associazioni parrocchiali, i segretari neoeletti dei Movimenti.
  3. Partecipano senza diritto al voto, ma con facoltà di parola: gli Assistenti diocesani, i Responsabili ed i soci non facenti parte degli aventi diritto al voto e che desiderano partecipare all’Assemblea.
  4. Dopo la presentazione del Documento assembleare e la successiva discussione, l’Assemblea procede alle operazioni di voto.

Art. 30
Eventuali candidature all’Assemblea diocesana elettiva

  1. 1. Il Consiglio parrocchiale può presentare alla Presidenza dell’Assemblea diocesana elettiva la candidatura di soci dell’Associazione parrocchiale, debitamente sottoscritta per accettazione dal candidato, e dal presidente, dal segretario e dall’assistente parrocchiali.

Art. 31
Elezioni del Consiglio diocesano

  1. Le operazioni di voto sono precedute dalla formazione delle liste che, in numero di 3, saranno così composte:
  • lista I (Settore Adulti): consiglieri diocesani uscenti, presidenti parrocchiali, vicepresidenti parrocchiali e delegati parrocchiali del Settore;
  • lista II (Settore Giovani): consiglieri diocesani uscenti, presidenti parrocchiali, vicepresidenti e delegati parrocchiali del Settore;
  • lista III (ACR): consiglieri diocesani uscenti, responsabili e vice-responsabili ACR, delegati parrocchiali dell’ACR.
  1. Votano per ciascuna lista tutti gli aventi diritto al voto.
  2. L’Assemblea diocesana elegge a scrutinio segreto i membri del Consiglio diocesano, stabiliti in numero di 21 (ventuno), sette rappresentanti per ciascuna delle tre liste.
  3. Le votazioni avverranno su schede di colore diverso, apponendo i nomi delle persone prescelte, esprimendo un massimo di 5 preferenze per ogni lista.
  4. A parità di voti è eletto il più anziano.
  5. Fanno parte inoltre del Consiglio diocesano: i segretari o presidenti del MSAC, del MLAC, della FUCI, del MEIC e del MIEAC designati dalle rispettive Consulte.

Art. 32
Insediamento del Consiglio diocesano

  1. Il Presidente diocesano uscente, subito dopo l’elezione, proclama i membri eletti per il nuovo Consiglio diocesano e lo convoca entro 15 giorni dall’elezione.
  2. Il nuovo Consiglio diocesano, sotto la presidenza del Presidente uscente, si insedia e procede alla designazione di una terna di nomi da proporre al Vescovo per la nomina del nuovo presidente diocesano.
  3. La scelta, a scrutinio segreto, può cadere anche al di fuori dei consiglieri.
  4. Se invece la scelta cade su uno dei consiglieri, questi verrà sostituito dal primo dei non eletti della propria lista di appartenenza.
  5. Il nuovo presidente diocesano, dopo aver ricevuto la nomina, convoca il Consiglio entro 7 giorni.

Art. 33
Elezione del presidente diocesano

  1. Per la designazione della terna: ogni consigliere indica sull’apposita scheda, nel primo scrutinio, fino a tre nomi e, nei successivi, fino al numero necessario per completare la terna quando, nei precedenti scrutini, uno o due nominativi non abbiano ottenuto i voti necessari per farne parte.
  2. Nei primi tre scrutini è necessaria la maggioranza dei voti dei componenti del Consiglio con diritto di voto, mentre, dal quarto scrutinio, è sufficiente il voto della maggioranza dei votanti.
  3. Risultano eletti i tre soci che hanno riportato le maggioranze richieste ed hanno ottenuto, nello scrutinio, il maggior numero di voti; in caso di parità si procede a ballottaggio.
  4. La terna così composta viene comunicata all’Ordinario diocesano con l’indicazione del numero dello scrutinio e del numero dei voti ottenuti relativi a ciascun nominativo.

Art. 34
Elezione dei componenti della Presidenza diocesana

  1. Nella convocazione del Consiglio successiva alla nomina del presidente si eleggeranno, preferibilmente tra i componenti del Consiglio:
  2. i vicepresidenti, due per settore, su proposta dei rispettivi settori;
  3. il rappresentante ed il vice-rappresentante dell’ACR, su proposta dei consiglieri ACR;
  4. il segretario e l’amministratore, su proposta del presidente.

Art. 35
Il Consiglio diocesano

  1. Fanno parte del Consiglio diocesano con voto deliberativo: sette membri eletti nella lista I (art. 31); sette membri eletti nella lista i (art. 31); sette membri eletti nella lista III (art. 31); il segretario del Movimento Studenti; il segretario del Movimento Lavoratori; il segretario del Movimento Maestri.
  2. Fanno parte del Consiglio diocesano con voto consultivo: gli assistenti ecclesiastici: unitario, dei Settori, dell’ACR e dei Movimenti a livello diocesano, i responsabili dei Laboratori diocesani (formazione, comunicazione, promozione associativa, famiglia e vita); eventuali membri cooptati dal Consiglio diocesano;
  3. Il Consiglio diocesano, per tutta la sua durata in carica, costituisce al suo interno le Commissioni per la formazione, la comunicazione, la promozione associativa, la famiglia e la vita, che prendono il nome di “Laboratori diocesani” (artt. 5, 6, 7, 8).
  4. Le Commissioni sono costituite da consiglieri diocesani e da eventuali membri cooptati dal Consiglio diocesano, sulla base delle competenze e della disponibilità espressa e sono coordinate dal responsabile d’area nominato dalla Presidenza diocesana, e d’intesa con la stessa.
  5. Il Laboratorio diocesano della Formazione definisce il piano formativo associativo annuale e organizza momenti di formazione integrale della persona, mantenendo sempre l’attenzione ad un’adeguata formazione alla vita associativa.
  6. Il Laboratorio diocesano della Comunicazione coordina le attività di Filodiretto, organo ufficiale dell’AC di Caltagirone, del sito internet e dell’ufficio stampa.
  7. Il Laboratorio diocesano della Promozione Associativa promuove: l’adesione, il sostegno economico all’associazione; la costituzione di nuove associazioni parrocchiali.
  8. Il Laboratorio diocesano per la Famiglia e la Vita definisce la proposta formativa associativa per l’area specifica; promuove e incoraggia momenti di spiritualità coniugale e familiare; propone e realizza proposte specifiche per fidanzati; elabora e coordina progetti di rilevanza sociale.
  9. Il Consiglio diocesano, eletto dall’Assemblea diocesana, si riunisce in via ordinaria almeno due volte l’anno.
  10. L’incontro straordinario del Consiglio, che comunque non elimina quello ordinario, si tiene solo su richiesta della Presidenza diocesana o della metà più uno dei consiglieri.

Art. 37
La Presidenza diocesana

  1. La Presidenza diocesana è costituita dal Presidente, dai quattro Vicepresidenti (due per gli Adulti e due per i Giovani), dal Rappresentante e dal Vice-Rappresentante dell’ACR, , dal Segretario, dall’Amministratore, dagli Assistenti diocesani, dal Segretario del Movimento studenti e dal Segretario del Movimento lavoratori.
  2. Gli incontri della Presidenza diocesana sono fissati in via ordinaria una volta al mese.
  3. L’incontro straordinario della Presidenza, che comunque non elimina quello ordinario, lo si terrà solo su richiesta del Presidente o della metà più uno dei suoi membri.
  4. La Presidenza può avvalersi della collaborazione di alcuni aderenti delle Associazioni parrocchiali per lo svolgimento di particolari servizi o attività.
  5. Il Vice-Rappresentante ACR partecipa ai lavori della Presidenza diocesana con voto consultivo.

Art. 38
Il Presidente diocesano

  1. Il Presidente diocesano, nominato dal Vescovo, rappresenta l’Associazione diocesana, presiede le riunioni della Presidenza, del Consiglio e dell’Assemblea, nonché i Convegni e tutti i vari incontri dell’Associazione a livello unitario.
  2. In caso di assenza o di impedimento è sostituito da uno dei vicepresidenti o da un componente della Presidenza diocesana da lui stesso delegato.

Art. 39
I Settori e l’ACR

  1. I Settori e l’ACR attuano le decisioni del Consiglio:
  2. studiano e curano le iniziative di carattere spirituale, sociale, culturale e di promozione umana, promuovono e coordinano l’attività dei gruppi;
  3. curano il passaggio degli aderenti da un’articolazione all’altra;
  4. si impegnano a completare quelle Associazioni ove manca qualche articolazione.
  5. Gli incontri dei Settori e dell’ACR sono fissati, in via ordinaria, una volta al mese, e sono presieduti dai responsabili diocesani.

Art. 40
Il segretario

  1. Il Segretario assicura il funzionamento dei servizi dell’Associazione nelle sue varie articolazioni e ne è responsabile nei confronti del Consiglio, a livello parrocchiale e della Presidenza a livello diocesano.
  2. Il Segretario redige un Verbale di ogni riunione di Presidenza e di Consiglio.

Art. 41
L’amministratore

  1. Il Presidente Diocesano individua un Amministratore diocesano e può nominare, se lo ritiene opportuno, anche un Comitato per gli affari economici, che collabori con l’Amministratore, composto dallo stesso Amministratore (che lo presiede) e da due soci competenti in materia amministrativa, eletti dal Consiglio diocesano su proposta del Presidente diocesano. Lo stesso avviene a livello Parrocchiale.
  2. La Presidenza diocesana e parrocchiale curano il bilancio consuntivo e quello preventivo evidenziando le quote di spesa comuni e quelle di ciascuna articolazione.
  3. L’Amministratore presenta, alla fine di ogni anno, il bilancio consuntivo.
  4. Il Segretario e l’Amministratore, a livello parrocchiale e diocesano, all’inizio del nuovo anno sociale, seguono insieme tutte le fasi dell’adesione che si chiudono ogni anno entro e non oltre la data prevista dal livello diocesano (per le adesioni parrocchiali) e dal livello nazionale (per quelle diocesane).

Art. 42
Gli assistenti diocesani

  1. Il Vescovo diocesano nomina l’Assistente generale unitario.
  2. L’assistente unitario, di concerto con la Presidenza diocesana, può chiedere al Vescovo la nomina di altri sacerdoti che possano coadiuvarlo e siano scelti in conformità alla natura e alle esigenze di ciascun Settore, Articolazione, Movimento, gruppo.
  3. Gli Assistenti diocesani, salvo diversa disposizione del Vescovo, sono nominati per un triennio e possono essere rinnovati per un secondo triennio, così come previsto dall’art. 13 del Regolamento Nazionale di attuazione.
  4. Gli assistenti curano la vita spirituale e il senso apostolico dell’Associazione. Partecipano alla vita associativa, negli organismi statutari e nei gruppi, alle Assemblee, ai Consigli e alle Presidenze dell’Associazione e delle sue articolazioni, senza diritto di voto.

TITOLO IV
NORME VARIE

Art. 42
Incarichi elettivi. Modifiche. Elezioni e ricorsi

  1. Gli eletti ad incarichi direttivi possono ricoprire lo stesso incarico al massimo per due mandati consecutivi, così come previsto dall’art. 19 dello Statuto.
  2. La carica di Presidente Diocesano è compatibile con quella di Presidente Parrocchiale.
  3. Gli eletti ad incarichi direttivi non possono ricoprire incarichi a qualsiasi livello in nessun partito politico, movimento o associazione ecclesiale diverso dall’ACI.
  4. Il consigliere parrocchiale o diocesano che si assenta per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, agli incontri di Consiglio o di Presidenza, decade automaticamente dalla carica di consigliere. Il segretario, a nome del presidente, provvederà a darne comunicazione all’interessato e al nuovo consigliere che lo sostituirà.
  5. Le modifiche al presente Atto Normativo possono essere proposte all’Assemblea diocesana dal Consiglio diocesano con la maggioranza dei 2/3 o da almeno 15 Consigli parrocchiali.
  6. Le richieste di modifiche vanno comunicate alla Presidenza diocesana con almeno 15 giorni di anticipo sulla data dell’Assemblea diocesana ordinaria.
  7. Ogni modifica all’Atto Normativo diocesano viene approvata dall’Assemblea diocesana validamente costituita con la presenza dei 2/3 degli aventi diritto e con il voto favorevole della maggioranza semplice degli aventi diritto.
  8. Tutte le elezioni, a qualsiasi livello, avvengono a scrutinio segreto. Eventuali ricorsi sui risultati e sulla procedura seguita nelle elezioni, saranno decisi sulla base dello Statuto, del Regolamento nazionale, del presente Atto Normativo diocesano, dal Seggio Elettorale in prima istanza e dalla Presidenza diocesana in carica in seconda istanza.
  9. Il ricorso non deve avvenire oltre i 5 giorni dalla data delle elezioni.
  10. Delle operazioni di voto e quindi dei risultati dovrà redigersi regolare verbale di cui, a livello parrocchiale bisognerà inviarne una copia alla Presidenza diocesana; a livello diocesano sarà inviata una copia al Vescovo, una alla Delegazione regionale e una alla Presidenza nazionale.
  11. Il Seggio elettorale è nominato per la Parrocchia dal Consiglio e per la Diocesi dalla Presidenza. Ogni Seggio sarà composto da un presidente e da uno o più scrutatori.
  12. Il presidente parrocchiale e la Presidenza diocesana sono responsabili di tutte le operazioni.
  13. Nei casi in cui i Delegati parrocchiali all’Assemblea diocesana, per accertati gravi motivi, non possono partecipare all’Assemblea, possono delegare altro componente del Consiglio parrocchiale.
  14. Per quanto non previsto dal presente Atto Normativo si fa riferimento allo Statuto e al Regolamento nazionale.