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ATTO NORMATIVO
Azione Cattolica di Caltagirone
INDICE
INTRODUZIONE
TITOLO I
L’AZIONE CATTOLICA ITALIANA DELLA DIOCESI DI CALTAGIRONE
- L’Atto Normativo diocesano
- L’Associazione diocesana
- Caratteristiche e scelte dell’AC diocesana
- Esemplarità formativa e scelta missionaria
- Formazione
- Comunicazione
- Promozione associativa
- Famiglia e vita
- Assistenti
TITOLO II
ADESIONE E PARTECIPAZIONE
- Adesione
- Partecipazione
- Regole per l’esercizio del voto
- Animatori ed educatori
TITOLO III
ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO
Cap. 1 Articolazione dell’Associazione diocesana
- Articolazione territoriale dell’AC: parrocchia e livello diocesano
- Associazioni parrocchiali e interparrocchiali
- I gruppi di “impegno specifico” o équipe
- I Movimenti diocesani
Cap. 2 Ordinamento dell’Associazione territoriale, dei gruppi, delle strutture diocesane intermedie e delle Associazioni interparrocchiali
- Responsabili di vicariato e di zone
- Il Comitato Cittadino dei Presidenti Parrocchiali (CCPP)
Cap. 3 Ordinamento delle Associazioni parrocchiali
- L’Assemblea parrocchiale
- Elezione del Consiglio parrocchiale
- Il Consiglio parrocchiale
- Elezione del presidente e della Presidenza parrocchiale
- La Presidenza parrocchiale
- Il presidente parrocchiale
- L’assistente parrocchiale
Cap. 4 Ordinamento dell’Associazione diocesana
- L’Assemblea diocesana
- Composizione dell’Assemblea diocesana elettiva
- Aventi diritto al voto
- Eventuali candidature all’Assemblea diocesana elettiva
- Elezioni del Consiglio diocesano
- Insediamento del Consiglio diocesano
- Elezione del Presidente diocesano
- Elezione dei componenti della Presidenza diocesana
- Il Consiglio diocesano
- La Presidenza diocesana
- Il presidente diocesano
- I Settori e l’ACR
- Il segretario
- L’amministratore
- Gli assistenti
TITOLO IV
NORME VARIE
- Incarichi elettivi. Modifiche. Elezioni e ricorsi
APPENDICE
Luigi Sturzo e la nascita dell’Azione Cattolica a Caltagirone
TITOLO I
L’AZIONE CATTOLICA ITALIANA DELLA DIOCESI DI CALTAGIRONE
Art.1
L’Atto Normativo Diocesano
- Il presente Atto Normativo Diocesano, in armonia con le norme dello Statuto dell’Azione Cattolica Italiana e del Regolamento Nazionale di attuazione, disciplina la vita, l’ordinamento e le funzioni dell’Azione Cattolica della Diocesi di Caltagirone.
- Regolamenta la struttura delle sue Associazioni territoriali di base (ATB) o parrocchiali nella Chiesa particolare.
- Viene approvato dall’Assemblea diocesana elettiva, validamente costituita con la presenza dei due terzi degli aventi diritto e con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto.
Art. 2
L’Associazione Diocesana
- Tutti i laici che nella Diocesi di Caltagirone aderiscono all’Azione Cattolica Italiana, costituiscono l’Azione Cattolica diocesana.
- L’Azione Cattolica diocesana è un’Associazione ecclesiale che vive in comunione con il Vescovo e nella collaborazione e corresponsabilità con il Presbiterio diocesano per il perseguimento dell’apostolato associativo.
- L’Associazione diocesana è al servizio della Chiesa di Caltagirone e alla globalità della sua missione, e fa proprio il cammino, le scelte pastorali e la spiritualità dell’Ordinario diocesano.
- Organi dell’Associazione diocesana sono: l’Assemblea diocesana, il Consiglio diocesano, la Presidenza diocesana, il Presidente diocesano.
- L’Azione Cattolica della Diocesi di Caltagirone ha sede in Caltagirone (CT), Via Celso, n° 6, rappresentata dal suo Presidente pro tempore ed è disciplinata dallo Statuto nazionale dell’Azione Cattolica, dal Regolamento Nazionale di Attuazione e dal presente Atto Normativo.
Art. 3
Caratteristiche e scelte dell’AC diocesana
- Gli aderenti all’Associazione partecipano ai momenti di formazione e di spiritualità diocesani e parrocchiali; sono chiamati a vivere la propria vocazione di laici nell’identificazione a Cristo, in “ascolto” del proprio tempo, delle realtà sociali e culturali in cui sono immersi; contribuiscono alla missione evangelizzatrice della Chiesa, di cui sono corresponsabili, in comunione con il Vescovo, il Presbiterio e tutto il Popolo di Dio che è nella Chiesa diocesana.
Art. 4
Esemplarità formativa e scelta missionaria
- La Presidenza e il Consiglio diocesano presentano, definiscono e strutturano, anche con propria mediazione, gli itinerari dell’Azione Cattolica Italiana e progettano momenti di spiritualità e di formazione unitaria, tenendo in considerazione l’esigenza di ragazzi, giovani e adulti.
- L’Associazione, come comunità di battezzati, in ascolto della Parola di Dio, sceglie di annunciare e testimoniare il Mistero pasquale nell’incontro con tutti gli uomini e le donne del proprio tempo.
Art. 5
Formazione
- L’ACI persegue le proprie finalità attraverso un Progetto Formativo unitario e organico, offrendo ad ogni persona, con la partecipazione alla vita associativa, un accompagnamento finalizzato alla crescita di una matura coscienza umana e cristiana, fatto di percorsi permanenti, organici e graduali, attenti alle diverse età, alle condizioni e agli ambienti di vita, ai diversi livelli di accoglienza della fede.
- Per accompagnare ogni socio, e in particolare i responsabili e gli educatori, alla maturazione della propria scelta vocazionale e missionaria, e alla bellezza della vita associativa, i principi indicati nel Progetto formativo dell’Associazione sono declinati in percorsi formativi diocesani e parrocchiali, dal Consiglio e dalla Presidenza diocesani, dal Consiglio e dalle Presidenze parrocchiali.
- Per garantire unitarietà, organicità, efficienza ed efficacia ad ogni azione la Presidenza diocesana propone al Consiglio diocesano la nomina di un Responsabile diocesano della Formazione
Art. 6
Comunicazione
- Per costruire un’autentica cultura della comunicazione e dell’incontro, l’AC diocesana individua nella comunicazione una specifica area d’impegno, con l’obiettivo di educare al discernimento dei tempi e di annunciare il Vangelo, servendosi di tutti i mezzi di comunicazione offerti dal mondo contemporaneo.
- La Presidenza diocesana propone al Consiglio diocesano la nomina di un Responsabile diocesano della Comunicazione.
Art. 7
Promozione associativa
- Per condividere il servizio alla Chiesa diocesana e al Vangelo; testimoniare la popolarità dell’associazione; rispondere alla vocazione missionaria del laico, l’AC di Caltagirone indica nella promozione associativa un’area di impegno prioritaria.
- A tal fine la Presidenza diocesana propone al Consiglio diocesano la nomina di un Responsabile diocesano della Promozione associativa.
- Il Presidente diocesano, sempre nell’ambito della Promozione associativa e della cura delle Adesioni, propone al Consiglio la nomina di un Incaricato Web Adesioni, che collabori con la Presidenza diocesana per l’aggiornamento dei dati delle Adesioni diocesane e delle Associazioni territoriali di base.
Art. 8
Famiglia e vita
- L’ACI diocesana vuole servire la Chiesa e la società rivolgendo la prima attenzione alla famiglia, come luogo antropologico e teologico dove annunciare e vivere il Vangelo.
- Per garantire azioni precise e flessibili, organiche e unitarie la Presidenza diocesana propone al Consiglio diocesano la nomina di una Coppia responsabile per l’area Famiglia e Vita, che collabori con l’Ufficio diocesano di pastorale familiare.
Art. 9
Assistenti
- La presenza dei sacerdoti assistenti in AC è espressione concreta del carisma proprio dell’associazione e del particolare legame con i pastori. Perciò essi sono invitati a partecipare a tutti i momenti della vita associativa, offrendo il loro contributo per la progettazione, la promozione e il discernimento, in ogni momento e nei vari organi ai diversi livelli della vita associativa.
- I sacerdoti assistenti contribuiscono a sostenere la vita spirituale e il senso apostolico dei soci e a promuovere la loro unità nell’Associazione e in generale nella Chiesa. A tal fine, essi esercitano il loro ministero nella vita ordinaria dell’Associazione e nelle iniziative di spiritualità da essa promosse, si rendono disponibili all’accompagnamento spirituale degli aderenti e partecipano, per quanto possibile, all’attività dei gruppi associativi.
TITOLO II
ADESIONE E PARTECIPAZIONE
Art. 10
Adesione
- Aderisce all’Azione Cattolica diocesana chi ne accetta le finalità descritte dallo Statuto Nazionale, dal Regolamento di Attuazione e dal presente Atto Normativo e si impegna a realizzare l’esperienza associativa nella propria comunità ecclesiale.
- Gli aderenti all’Azione Cattolica diocesana sono tutti personalmente responsabili della vita associativa che si impegnano a promuovere e a diffondere in tutte le sue forme.
- L’adesione è il modo in cui si dichiara la personale e libera appartenenza all’Associazione. Essa è un atto personale, maturato in un cammino individuale e comunitario, ed espresso in gruppo, a qualsiasi età.
- L’adesione avviene secondo le modalità stabilite dal Regolamento nazionale di attuazione.
- Per quanto riguarda i punti indicati di seguito valgono le norme stabilite dal Regolamento attuativo nazionale: diritti e doveri dei soci; recesso ed esclusione.
Art. 11
Partecipazione
- Partecipano all’Associazione coloro che aderiscono e condividono le finalità dell’Azione Cattolica contenute nello Statuto.
- Essi eleggono direttamente, o tramite loro delegati, i responsabili dell’Associazione a tutti i livelli.
- La partecipazione e l’adesione all’Azione Cattolica sono attestate da un “segno” con cui ciascun aderente contribuisce personalmente alle necessità economiche dell’Associazione secondo le norme statutarie e le indicazioni del Consiglio Nazionale.
- Spetta al Consiglio diocesano la facoltà di prevedere forme aggiuntive che integrino il “segno” e la sensibilizzazione degli aderenti sulla sostanziale diversità di significato tra l’adesione personale all’Associazione e il versamento del contributo associativo.
Art.12
Regole per l’esercizio del voto
- Hanno diritto di voto tutti i soci a partire dal quattordicesimo anno di età regolarmente iscritti. Il voto negli organi dell’Associazione, a tutti i livelli, è personale.
- Il voto per eleggere i responsabili ad ogni livello (parrocchiale e diocesano) e qualunque voto che abbia ad oggetto persone avviene sempre a scrutinio segreto, anche quando vi sia un solo candidato alla carica da eleggere.
- Per quanto riguarda i punti indicati di seguito valgono le norme stabilite dal Regolamento attuativo nazionale: partecipazione dei ragazzi; regole generali di esercizio del voto; elettorato attivo e passivo; durata, conferimento e cessazione degli incarichi; incompatibilità, ineleggibilità, decadenza in relazione allo svolgimento di incarichi politici.
Art. 13
Animatori ed educatori
- L’AC di Caltagirone si impegna comunitariamente affinché ogni animatore ed educatore diventi sempre più un laico accompagnatore di altri laici nel cammino della fede.
- È compito del Consiglio parrocchiale individuare i soci, giovani e adulti, che hanno le competenze e la sensibilità adeguate per svolgere il compito di animatori e di educatori dei gruppi.
- All’inizio di ogni anno il Consiglio parrocchiale programma le attività, si prende cura degli educatori, accompagna e promuove la partecipazione degli educatori alla formazione diocesana;
- Nel suo impegno per la formazione degli educatori, il Consiglio parrocchiale è sostenuto e accompagnato dalla Presidenza diocesana e dal responsabile della formazione diocesana.
- Gli animatori e gli educatori di ogni Parrocchia operano sinergicamente nel gruppo animatori ed educatori parrocchiale, organizzato unitariamente e/o per Settori e ACR, e con i rispettivi responsabili diocesani.
TITOLO III
ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO
Cap. 1
Articolazione dell’Associazione diocesana
Art. 14
Articolazione territoriale dell’AC: Parrocchia e livello diocesano
- L’Azione Cattolica della Diocesi di Caltagirone si articola in associazioni territoriali, di norma riferite alle comunità parrocchiali.
Art. 15
Associazioni parrocchiali e interparrocchiali
- L’Azione Cattolica parrocchiale è l’articolazione dell’Azione Cattolica diocesana sul territorio.
- È formata da tutti i laici della Parrocchia che aderiscono all’Azione Cattolica Italiana.
- All’interno dell’Azione Cattolica parrocchiale possono costituirsi gruppi per favorire una specifica esperienza associativa.
- Laddove le situazioni parrocchiali lo consiglino, possono sorgere associazioni interparrocchiali. Spetta al Consiglio e alla Presidenza diocesani promuovere tali associazioni offrendo indicazioni e modalità concrete in ordine alla loro strutturazione.
Art. 16
I Gruppi di ‘impegno specifico” o équipe
- Il Consiglio diocesano può riconoscere o promuovere la costituzione di gruppi operanti nella Diocesi allo scopo di attuare la missione propria dell’Associazione in rapporto a specifiche condizioni ed esperienze di vita o a specifici ambienti.
Art. 17
Movimenti diocesani
- Per rispondere a significative esigenze della missione, il Consiglio diocesano, su proposta della Presidenza diocesana, può procedere alla costituzione di un Movimento diocesano, aggregando gruppi omogenei per natura, finalità e caratteristiche di cui al precedente art. 16.
- Alla Consulta diocesana del Movimento lavoratori partecipano i vicepresidenti del Settore di appartenenza.
- Alla Consulta del Movimento studenti partecipano i due vicepresidenti del Settore Giovani.
- I segretari diocesani dei Movimenti studenti e lavoratori partecipano agli incontri della Presidenza e del Consiglio diocesano e del rispettivo Settore, con voto deliberativo.
- I Segretari del Movimento Studenti e Lavoratori partecipano all’Assemblea Nazionale di ACI.
- I Movimenti presenteranno alla Presidenza diocesana di AC, ogni anno, il bilancio consuntivo e preventivo delle spese, che verrà approvato dal Consiglio diocesano di AC, in modo che l’Associazione diocesana, per quanto le sarà possibile, provvederà a sostenere economicamente i movimenti.
Cap. 2
Ordinamento dell’Associazione territoriale, dei gruppi, delle strutture diocesane intermedie e delle Associazioni interparrocchiali
Art. 18
Responsabili di vicariato e di zone pastorali
- Per assicurare meglio il coordinamento sia a livello zonale sia a livello vicariale possono essere individuati dal Consiglio diocesano, o al suo interno o cooptati all’esterno, due responsabili per ogni vicariato e tra i presidenti parrocchiali di una zona pastorale, due responsabili zonali.
- I coordinatori vicariali, in collaborazione con la Presidenza diocesana, curano le relazioni e i vari momenti di spiritualità e formazione tra il livello diocesano, le zone pastorali e le parrocchie che ricadono nel proprio vicariato.
- I coordinatori vicariali possono predisporre degli incontri durante l’anno con i responsabili zonali per comunicare le linee programmatiche della Presidenza e del Consiglio diocesano e verificare la loro attuazione.
- I responsabili delle zone pastorali, in continuo riferimento alle Parrocchie della propria zona, si rapportano al coordinatore vicariale e alla Presidenza diocesana.
- I responsabili zonali curano gli incontri tra le Presidenze parrocchiali per adottare le proposte formative della Presidenza e del Consiglio diocesano in collaborazione con il coordinatore vicariale;
- I responsabili zonali, in collaborazione con il Comitato Cittadino dei Presidenti Parrocchiali:
- coordinano la pastorale d’insieme tra le Associazioni parrocchiali;
- curano la realizzazione di iniziative di interesse cittadino in ordine all’evangelizzazione, alla spiritualità, all’animazione del territorio e alla promozione umana;
- favoriscono la nascita dell’Associazione in quelle parrocchie ove è assente del tutto, ed il completamento di quelle Associazioni parrocchiali che non hanno tutti i settori:
- promuovono la costituzione del gruppo cittadino educatori ACR.
- collaborano con il Consiglio pastorale zonale.
Art. 19
Il Comitato Cittadino dei Presidenti Parrocchiali (C.C.P.P.)
- A livello cittadino e interparrocchiale, laddove vi siano più Associazioni parrocchiali, i Presidenti parrocchiali costituiscono il Comitato Cittadino dei Presidenti parrocchiali. Esso è presieduto da uno dei due responsabili zonali.
- Partecipano al C.C.P.P. due consiglieri diocesani del luogo e almeno un assistente ecclesiastico della zona pastorale
- Il C.C.P.P. può riunirsi in forma allargata come Comitato Cittadino delle Presidenze Parrocchiali.
- Il C.C.P.P. può essere convocato:
- dal Responsabile di zona;
- dalla metà dei suoi componenti;
- dalla Presidenza diocesana.
In quest’ultimo caso, il C.C.P.P. viene presieduto di diritto da un membro della Presidenza diocesana.
- Il C.C.P.P., sentita la Presidenza diocesana e i coordinatori vicariali, può convocare:
- l’Assemblea Cittadina dei Consigli parrocchiali di ACI;
- l’Assemblea Cittadina degli aderenti per sensibilizzare le Associazioni parrocchiali sulle iniziative promosse dal Centro diocesano o dal C.C.P.P.
- Le Assemblee Cittadine dei Consigli parrocchiali e le Assemblee cittadine degli aderenti sono sempre presiedute da un membro della Presidenza diocesana.
Cap. 3
Ordinamento delle Associazioni parrocchiali
Art. 20
L’Assemblea parrocchiale
- L’Assemblea parrocchiale è composta da tutti gli aderenti all’associazione parrocchiale, giovani e adulti. I ragazzi sono rappresentati dai loro educatori.
- Vi partecipano con diritto di voto tutti i soci che abbiano compiuto i 14 anni.
- Sono eleggibili tutti coloro che al momento della definizione delle candidature sono soci dell’ACI, hanno compiuto il 18° anno di età.
- I responsabili giovani, ai vari livelli, non posso essere eletti in incarichi direttivi o consultivi qualora al momento dell’elezione abbiano superato il 30° anni di età.
- L’Assemblea parrocchiale è convocata dal presidente parrocchiale in via ordinaria almeno due volte all’anno, all’inizio e alla conclusione delle attività, per la programmazione e a verifica della vita associativa.
Art. 21
Elezione del Consiglio parrocchiale
- L’Assemblea parrocchiale è convocata in funzione elettiva ogni tre anni, per eleggere il Consiglio parrocchiale.
- Le Associazioni parrocchiali comunicano per tempo alla Presidenza diocesana la data, l’ora e il luogo in cui si svolgerà l’Assemblea parrocchiale. Delle elezioni dovrà redigersi un verbale da inviare al Centro diocesano.
- Le operazioni di voto sono precedute dalla formazione delle liste una per il Settore Adulti, una per il Settore Giovani, una per l’ACR.
- Risultano eletti dodici rappresentanti, quattro per il Settore Adulti, quattro per il Settore Giovani, quattro per l’ACR, che abbiano riportato il maggior numero di voti. A parità di voti risulta eletto il più anziano di età.
- Ogni elettore vota per ciascuna lista, esprimendo un massimo di dodici preferenze, quattro per lista.
- Le Associazioni parrocchiali che hanno un numero di aderenti superiore a cinquanta procedono all’elezione di un altro consigliere, per ogni venti soci in più (70 = +1; 90 = +2, 110 = +3). Il consigliere viene scelto nel Settore o Articolazione con più aderenti.
Art. 22
Il Consiglio parrocchiale
- Il Consiglio parrocchiale è eletto dall’Assemblea parrocchiale elettiva.
- Su proposta del presidente e con l’approvazione della maggioranza dei consiglieri, il Consiglio parrocchiale può essere integrato da componenti cooptati. Tali membri hanno voto consultivo.
- Il Consiglio parrocchiale determina le integrazioni delle quote associative stabilite annualmente dal Consiglio nazionale e diocesano; e approva il bilancio annuale preventivo e consuntivo dell’Associazione parrocchiale predisposto dalla Presidenza parrocchiale.
- Rientrano tra le funzioni del Consiglio parrocchiale:
- la programmazione e la verifica delle attività annuali, in base alle indicazioni dell’Assemblea parrocchiale;
- lo studio e la cura, soprattutto sul piano unitario, delle iniziative a carattere spirituale, formativo, missionario, culturale e di identità associativa;
- la promozione ed il coordinamento dell’attività dei gruppi;
- la cura del passaggio degli aderenti da un’articolazione all’altra;
- l’impegno, ove possibile, a completare l’Associazione parrocchiale allorché qualche articolazione sia assente;
- l’individuazione ed il sostegno degli educatori dell’ACR e degli animatori dei gruppi su proposta dei rispettivi Settori.
Art. 23
Elezione del presidente e della Presidenza parrocchiale
- Il Consiglio parrocchiale in funzione elettiva è convocato, ogni tre anni, dal presidente uscente entro 15 giorni dall’Assemblea parrocchiale elettiva, per eleggere la Presidenza parrocchiale.
- Il Consiglio parrocchiale propone, per elezione e per il tramite della Presidenza diocesana, al Vescovo la nomina del presidente parrocchiale.
- Il presidente parrocchiale può essere eletto all’interno o al di fuori degli eletti al Consiglio parrocchiale. Nel primo caso viene sostituito, in Consiglio parrocchiale, dal primo dei non eletti della lista di appartenenza.
- Per l’elezione del presidente parrocchiale è necessaria, nella prima votazione, a scrutinio segreto, la maggioranza qualificata dei 2/3 dei membri del Consiglio; dalla seconda votazione è sufficiente la maggioranza assoluta (metà più uno) dei membri del Consiglio.
- Il Consiglio parrocchiale in funzione elettiva elegge altresì tra i suoi componenti: su proposta dei Settori, due vicepresidenti per Settore (assicurando possibilmente la presenza maschile e femminile); su proposta dell’ACR il responsabile e il vice responsabile dell’ACR; su proposta del presidente parrocchiale, il segretario e l’amministratore (l’elezione può avvenire anche al di fuori dei consiglieri).
- Provvede inoltre alla nomina del responsabile dei Giovanissimi; del responsabile della Terza età; di una coppia per l’area Famiglia e vita.
Art. 24
La Presidenza parrocchiale
- La Presidenza parrocchiale è composta dal presidente, da due vicepresidenti per Settore (assicurando possibilmente la presenza maschile e femminile), dal responsabile e dal vice-responsabile dell’ACR, dal segretario, dall’amministratore, dall’assistente parrocchiale.
- La Presidenza parrocchiale ha la responsabilità ordinaria della vita e dell’attività dell’Associazione, di fronte al Consiglio e all’Assemblea parrocchiali, e nei riguardi della comunità cristiana e del parroco.
- Rientrano tra le funzioni della Presidenza parrocchiale:
- la cura dei rapporti di collaborazione e corresponsabilità con il parroco;
- la sinergia programmatica con l’Associazione diocesana e i suoi organi;
- la realizzazione del programma annuale dell’Associazione parrocchiale, in base alle indicazioni del’Assemblea parrocchiale e alla programmazione indicata dal Consiglio parrocchiale;
- la cura del passaggio degli aderenti da un’articolazione all’altra;
- la responsabilità dell’amministrazione dell’Associazione.
Art. 25
Il presidente parrocchiale
- Il presidente parrocchiale promuove e coordina l’attività della Presidenza, del Consiglio e dell’Assemblea parrocchiali.
- Convoca e presiede gli organi associativi parrocchiali in via ordinaria secondo quanto disposto dal presente Atto normativo, e in via straordinaria quando le circostanze lo richiedano.
- Unitamente alla Presidenza parrocchiale tiene costanti rapporti di collaborazione e corresponsabilità con il parroco; si fa garante della comunione dell’Associazione parrocchiale con l’Associazione diocesana e i suoi organi; rappresenta l’Associazione parrocchiale.
- Nel suo lavoro è coadiuvato da tutti i membri della Presidenza e del Consiglio parrocchiali.
Art. 26
L’assistente parrocchiale
- Il parroco è l’assistente di un’Associazione parrocchiale (o interparrocchiale).
- L’assistente contribuisce ad alimentare la vita spirituale e il senso apostolico e a promuovere l’unità.
- Partecipa alle riunioni dell’Associazione e dei rispetti organi statutari, senza diritto di voto.
- In accordo con il parroco, la Presidenza parrocchiale può avvalersi della collaborazione di un assistente vicariale per le proprie iniziative.
Cap. 4
Ordinamento dell’Associazione diocesana
Art. 27
L’Assemblea diocesana
- L’Assemblea diocesana dei soci è costituita da tutti gli aderenti all’Azione Cattolica Italiana della diocesi di Caltagirone.
- L’Assemblea diocesana si riunisce: in via ordinaria due volte l’anno per deliberare gli obiettivi e le linee programmatiche dell’Associazione e per la verifica del lavoro annuale svolto; in via straordinaria su richiesta della Presidenza diocesana; o di 2/3 del Consiglio diocesano; o della metà dei Presidenti parrocchiali; o di 1/3 dei Consigli parrocchiali.
- L’Assemblea diocesana elegge i rappresentanti diocesani all’Assemblea nazionale in base ai criteri stabiliti dal Regolamento nazionale, ovvero dà mandato al Consiglio diocesano di provvedere in tal senso.
Art. 28
Composizione dell’Assemblea diocesana elettiva
- L’Assemblea diocesana elettiva è composta da:
- i presidenti, i vicepresidenti, il responsabile e il vice-responsabile dell’ACR parrocchiali (di diritto);
- due delegati per ogni Associazione parrocchiale con più di 100 aderenti; tre delegati per ogni Associazione parrocchiale con più di 130 aderenti; quattro delegati per ogni Associazione parrocchiale con più di 160 aderenti (delegati dal Consiglio parrocchiale);
- i consiglieri diocesani uscenti;
- i segretari del MSAC, del MLAC, del MEIC e del MIEAC, regolarmente costituiti;
- L’Assemblea diocesana elettiva si riunisce in via ordinaria ogni tre anni per l’elezione del Consiglio diocesano; si riunisce in via straordinaria su richiesta della Presidenza o di due terzi del Consiglio diocesano.
Art. 29
Aventi diritto al voto
- Partecipano all’Assemblea diocesana per l’elezione del Consiglio diocesano tutti i soci e gli assistenti.
- Hanno diritto di voto, ai lavori dell’Assemblea diocesana in funzione elettiva: i consiglieri diocesani uscenti, i presidenti parrocchiali, i vicepresidenti parrocchiali, i responsabili ed i vice-responsabili dell’ACR parrocchiali, i delegati delle Associazioni parrocchiali, i segretari neoeletti dei Movimenti.
- Partecipano senza diritto al voto, ma con facoltà di parola: gli Assistenti diocesani, i Responsabili ed i soci non facenti parte degli aventi diritto al voto e che desiderano partecipare all’Assemblea.
- Dopo la presentazione del Documento assembleare e la successiva discussione, l’Assemblea procede alle operazioni di voto.
Art. 30
Eventuali candidature all’Assemblea diocesana elettiva
- 1. Il Consiglio parrocchiale può presentare alla Presidenza dell’Assemblea diocesana elettiva la candidatura di soci dell’Associazione parrocchiale, debitamente sottoscritta per accettazione dal candidato, e dal presidente, dal segretario e dall’assistente parrocchiali.
Art. 31
Elezioni del Consiglio diocesano
- Le operazioni di voto sono precedute dalla formazione delle liste che, in numero di 3, saranno così composte:
- lista I (Settore Adulti): consiglieri diocesani uscenti, presidenti parrocchiali, vicepresidenti parrocchiali e delegati parrocchiali del Settore;
- lista II (Settore Giovani): consiglieri diocesani uscenti, presidenti parrocchiali, vicepresidenti e delegati parrocchiali del Settore;
- lista III (ACR): consiglieri diocesani uscenti, responsabili e vice-responsabili ACR, delegati parrocchiali dell’ACR.
- Votano per ciascuna lista tutti gli aventi diritto al voto.
- L’Assemblea diocesana elegge a scrutinio segreto i membri del Consiglio diocesano, stabiliti in numero di 21 (ventuno), sette rappresentanti per ciascuna delle tre liste.
- Le votazioni avverranno su schede di colore diverso, apponendo i nomi delle persone prescelte, esprimendo un massimo di 5 preferenze per ogni lista.
- A parità di voti è eletto il più anziano.
- Fanno parte inoltre del Consiglio diocesano: i segretari o presidenti del MSAC, del MLAC, della FUCI, del MEIC e del MIEAC designati dalle rispettive Consulte.
Art. 32
Insediamento del Consiglio diocesano
- Il Presidente diocesano uscente, subito dopo l’elezione, proclama i membri eletti per il nuovo Consiglio diocesano e lo convoca entro 15 giorni dall’elezione.
- Il nuovo Consiglio diocesano, sotto la presidenza del Presidente uscente, si insedia e procede alla designazione di una terna di nomi da proporre al Vescovo per la nomina del nuovo presidente diocesano.
- La scelta, a scrutinio segreto, può cadere anche al di fuori dei consiglieri.
- Se invece la scelta cade su uno dei consiglieri, questi verrà sostituito dal primo dei non eletti della propria lista di appartenenza.
- Il nuovo presidente diocesano, dopo aver ricevuto la nomina, convoca il Consiglio entro 7 giorni.
Art. 33
Elezione del presidente diocesano
- Per la designazione della terna: ogni consigliere indica sull’apposita scheda, nel primo scrutinio, fino a tre nomi e, nei successivi, fino al numero necessario per completare la terna quando, nei precedenti scrutini, uno o due nominativi non abbiano ottenuto i voti necessari per farne parte.
- Nei primi tre scrutini è necessaria la maggioranza dei voti dei componenti del Consiglio con diritto di voto, mentre, dal quarto scrutinio, è sufficiente il voto della maggioranza dei votanti.
- Risultano eletti i tre soci che hanno riportato le maggioranze richieste ed hanno ottenuto, nello scrutinio, il maggior numero di voti; in caso di parità si procede a ballottaggio.
- La terna così composta viene comunicata all’Ordinario diocesano con l’indicazione del numero dello scrutinio e del numero dei voti ottenuti relativi a ciascun nominativo.
Art. 34
Elezione dei componenti della Presidenza diocesana
- Nella convocazione del Consiglio successiva alla nomina del presidente si eleggeranno, preferibilmente tra i componenti del Consiglio:
- i vicepresidenti, due per settore, su proposta dei rispettivi settori;
- il rappresentante ed il vice-rappresentante dell’ACR, su proposta dei consiglieri ACR;
- il segretario e l’amministratore, su proposta del presidente.
Art. 35
Il Consiglio diocesano
- Fanno parte del Consiglio diocesano con voto deliberativo: sette membri eletti nella lista I (art. 31); sette membri eletti nella lista i (art. 31); sette membri eletti nella lista III (art. 31); il segretario del Movimento Studenti; il segretario del Movimento Lavoratori; il segretario del Movimento Maestri.
- Fanno parte del Consiglio diocesano con voto consultivo: gli assistenti ecclesiastici: unitario, dei Settori, dell’ACR e dei Movimenti a livello diocesano, i responsabili dei Laboratori diocesani (formazione, comunicazione, promozione associativa, famiglia e vita); eventuali membri cooptati dal Consiglio diocesano;
- Il Consiglio diocesano, per tutta la sua durata in carica, costituisce al suo interno le Commissioni per la formazione, la comunicazione, la promozione associativa, la famiglia e la vita, che prendono il nome di “Laboratori diocesani” (artt. 5, 6, 7, 8).
- Le Commissioni sono costituite da consiglieri diocesani e da eventuali membri cooptati dal Consiglio diocesano, sulla base delle competenze e della disponibilità espressa e sono coordinate dal responsabile d’area nominato dalla Presidenza diocesana, e d’intesa con la stessa.
- Il Laboratorio diocesano della Formazione definisce il piano formativo associativo annuale e organizza momenti di formazione integrale della persona, mantenendo sempre l’attenzione ad un’adeguata formazione alla vita associativa.
- Il Laboratorio diocesano della Comunicazione coordina le attività di Filodiretto, organo ufficiale dell’AC di Caltagirone, del sito internet e dell’ufficio stampa.
- Il Laboratorio diocesano della Promozione Associativa promuove: l’adesione, il sostegno economico all’associazione; la costituzione di nuove associazioni parrocchiali.
- Il Laboratorio diocesano per la Famiglia e la Vita definisce la proposta formativa associativa per l’area specifica; promuove e incoraggia momenti di spiritualità coniugale e familiare; propone e realizza proposte specifiche per fidanzati; elabora e coordina progetti di rilevanza sociale.
- Il Consiglio diocesano, eletto dall’Assemblea diocesana, si riunisce in via ordinaria almeno due volte l’anno.
- L’incontro straordinario del Consiglio, che comunque non elimina quello ordinario, si tiene solo su richiesta della Presidenza diocesana o della metà più uno dei consiglieri.
Art. 37
La Presidenza diocesana
- La Presidenza diocesana è costituita dal Presidente, dai quattro Vicepresidenti (due per gli Adulti e due per i Giovani), dal Rappresentante e dal Vice-Rappresentante dell’ACR, , dal Segretario, dall’Amministratore, dagli Assistenti diocesani, dal Segretario del Movimento studenti e dal Segretario del Movimento lavoratori.
- Gli incontri della Presidenza diocesana sono fissati in via ordinaria una volta al mese.
- L’incontro straordinario della Presidenza, che comunque non elimina quello ordinario, lo si terrà solo su richiesta del Presidente o della metà più uno dei suoi membri.
- La Presidenza può avvalersi della collaborazione di alcuni aderenti delle Associazioni parrocchiali per lo svolgimento di particolari servizi o attività.
- Il Vice-Rappresentante ACR partecipa ai lavori della Presidenza diocesana con voto consultivo.
Art. 38
Il Presidente diocesano
- Il Presidente diocesano, nominato dal Vescovo, rappresenta l’Associazione diocesana, presiede le riunioni della Presidenza, del Consiglio e dell’Assemblea, nonché i Convegni e tutti i vari incontri dell’Associazione a livello unitario.
- In caso di assenza o di impedimento è sostituito da uno dei vicepresidenti o da un componente della Presidenza diocesana da lui stesso delegato.
Art. 39
I Settori e l’ACR
- I Settori e l’ACR attuano le decisioni del Consiglio:
- studiano e curano le iniziative di carattere spirituale, sociale, culturale e di promozione umana, promuovono e coordinano l’attività dei gruppi;
- curano il passaggio degli aderenti da un’articolazione all’altra;
- si impegnano a completare quelle Associazioni ove manca qualche articolazione.
- Gli incontri dei Settori e dell’ACR sono fissati, in via ordinaria, una volta al mese, e sono presieduti dai responsabili diocesani.
Art. 40
Il segretario
- Il Segretario assicura il funzionamento dei servizi dell’Associazione nelle sue varie articolazioni e ne è responsabile nei confronti del Consiglio, a livello parrocchiale e della Presidenza a livello diocesano.
- Il Segretario redige un Verbale di ogni riunione di Presidenza e di Consiglio.
Art. 41
L’amministratore
- Il Presidente Diocesano individua un Amministratore diocesano e può nominare, se lo ritiene opportuno, anche un Comitato per gli affari economici, che collabori con l’Amministratore, composto dallo stesso Amministratore (che lo presiede) e da due soci competenti in materia amministrativa, eletti dal Consiglio diocesano su proposta del Presidente diocesano. Lo stesso avviene a livello Parrocchiale.
- La Presidenza diocesana e parrocchiale curano il bilancio consuntivo e quello preventivo evidenziando le quote di spesa comuni e quelle di ciascuna articolazione.
- L’Amministratore presenta, alla fine di ogni anno, il bilancio consuntivo.
- Il Segretario e l’Amministratore, a livello parrocchiale e diocesano, all’inizio del nuovo anno sociale, seguono insieme tutte le fasi dell’adesione che si chiudono ogni anno entro e non oltre la data prevista dal livello diocesano (per le adesioni parrocchiali) e dal livello nazionale (per quelle diocesane).
Art. 42
Gli assistenti diocesani
- Il Vescovo diocesano nomina l’Assistente generale unitario.
- L’assistente unitario, di concerto con la Presidenza diocesana, può chiedere al Vescovo la nomina di altri sacerdoti che possano coadiuvarlo e siano scelti in conformità alla natura e alle esigenze di ciascun Settore, Articolazione, Movimento, gruppo.
- Gli Assistenti diocesani, salvo diversa disposizione del Vescovo, sono nominati per un triennio e possono essere rinnovati per un secondo triennio, così come previsto dall’art. 13 del Regolamento Nazionale di attuazione.
- Gli assistenti curano la vita spirituale e il senso apostolico dell’Associazione. Partecipano alla vita associativa, negli organismi statutari e nei gruppi, alle Assemblee, ai Consigli e alle Presidenze dell’Associazione e delle sue articolazioni, senza diritto di voto.
TITOLO IV
NORME VARIE
Art. 42
Incarichi elettivi. Modifiche. Elezioni e ricorsi
- Gli eletti ad incarichi direttivi possono ricoprire lo stesso incarico al massimo per due mandati consecutivi, così come previsto dall’art. 19 dello Statuto.
- La carica di Presidente Diocesano è compatibile con quella di Presidente Parrocchiale.
- Gli eletti ad incarichi direttivi non possono ricoprire incarichi a qualsiasi livello in nessun partito politico, movimento o associazione ecclesiale diverso dall’ACI.
- Il consigliere parrocchiale o diocesano che si assenta per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, agli incontri di Consiglio o di Presidenza, decade automaticamente dalla carica di consigliere. Il segretario, a nome del presidente, provvederà a darne comunicazione all’interessato e al nuovo consigliere che lo sostituirà.
- Le modifiche al presente Atto Normativo possono essere proposte all’Assemblea diocesana dal Consiglio diocesano con la maggioranza dei 2/3 o da almeno 15 Consigli parrocchiali.
- Le richieste di modifiche vanno comunicate alla Presidenza diocesana con almeno 15 giorni di anticipo sulla data dell’Assemblea diocesana ordinaria.
- Ogni modifica all’Atto Normativo diocesano viene approvata dall’Assemblea diocesana validamente costituita con la presenza dei 2/3 degli aventi diritto e con il voto favorevole della maggioranza semplice degli aventi diritto.
- Tutte le elezioni, a qualsiasi livello, avvengono a scrutinio segreto. Eventuali ricorsi sui risultati e sulla procedura seguita nelle elezioni, saranno decisi sulla base dello Statuto, del Regolamento nazionale, del presente Atto Normativo diocesano, dal Seggio Elettorale in prima istanza e dalla Presidenza diocesana in carica in seconda istanza.
- Il ricorso non deve avvenire oltre i 5 giorni dalla data delle elezioni.
- Delle operazioni di voto e quindi dei risultati dovrà redigersi regolare verbale di cui, a livello parrocchiale bisognerà inviarne una copia alla Presidenza diocesana; a livello diocesano sarà inviata una copia al Vescovo, una alla Delegazione regionale e una alla Presidenza nazionale.
- Il Seggio elettorale è nominato per la Parrocchia dal Consiglio e per la Diocesi dalla Presidenza. Ogni Seggio sarà composto da un presidente e da uno o più scrutatori.
- Il presidente parrocchiale e la Presidenza diocesana sono responsabili di tutte le operazioni.
- Nei casi in cui i Delegati parrocchiali all’Assemblea diocesana, per accertati gravi motivi, non possono partecipare all’Assemblea, possono delegare altro componente del Consiglio parrocchiale.
- Per quanto non previsto dal presente Atto Normativo si fa riferimento allo Statuto e al Regolamento nazionale.